Uso della cosa comune ex art. 1102 c.c.

di avv. Antonio Colucci

Pubblicata il: 23 Ottobre 2020

Uso della cosa comune ex art. 1102 c.c.: ordinanza 19 febbraio -11 settembre 2020 n. 18929 della Corte di Cassazione, II Sez. Civile sull’accorpamento di pianerottolo ad unità immobiliare. La causa esaminata dalla Corte aveva ad oggetto una richiesta, da parte di un condomino, di ripristino del vano scale in seguito all’accorpamento, da parte di un altro condomino, del pianerottolo che dava accesso unicamente al piano di cui quest’ultimo era proprietario esclusivo, oltre al risarcimento dei danni. La Corte, per quel che interessa, chiamata a pronunciarsi sulla norma di cui all’art. 1102 c.c. “Uso delle cose comuni” ha chiarito, seguendo un orientamento abbastanza univoco, che l’uso della cosa comune non può “mai concretizzarsi nell’appropriazione sostanziale del bene mediante un sostanziale spoglio degli altri comproprietari o condomini, sicchè l’effettuazione di lavori che incorporino nella proprietà individuale parti condominiali quali le scale e il pianerottolo” sono illegittimi. Ritiene la Corte che un eventuale uso da parte di un comproprietario di una cosa comune, ai sensi dell’art. 1102 c.c., possa essere ritenuto legittimo solo in presenza di un “consenso negoziale di tutti i partecipanti che – trattandosi di beni immobili – deve essere espresso in forma scritta “ad substantiam” (Sez. 2, Sent. n. 14694 del 2015)”.

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