PROROGA DETRAZIONE INTERVENTI RECUPERO EDILIZIO – Comma 67, lett. b), n. 1
Pubblicata il: 28 Gennaio 2019
È confermata la proroga per le spese sostenute fino al 31.12.2019 (anziché 31.12.2018), della detrazione IRPEF per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all’art. 16-bis, TUIR nella misura del 50%, su un importo massimo di € 96.000.
Dal 21/11/2018 la normativa prevede l’obbligatorietà della dichiarazione ENEA per taluni interventi di ristrutturazione edilizia (detrazione del 50%) ha trovato attuazione;
a scopo riassuntivo, ecco una scheda sintetica relativa ai lavori detraibili per i quali è obbligatoria la Certificazione ENEA.
La trasmissione dei dati dovrà avvenire entro il termine di 90 giorni a partire dalla data di ultimazione dei lavori o del collaudo.
Solo per quest’anno, per i soli interventi di ristrutturazione edilizia la cui data di fine è compresa tra il 01/01/2018 e il 21/11/2018 (data di apertura del sito), il termine dei 90 giorni decorre dal 21/11/2018.
Ricordiamo che in mancanza di detta Certificazione ENEA, non sarà riconosciuta la detrazione fiscale.
La trasmissione dei dati all’ENEA è obbligatoria per i seguenti interventi edilizi e tecnologici:
Componenti e tecnologie |
Tipo di intervento |
Strutture edilizie |
- riduzione della trasmittanza delle pareti verticali che delimitano gli ambienti riscaldati dall’ esterno, dai vani freddi e dal terreno;
- riduzione delle trasmittanze delle strutture opache orizzontali e inclinate (coperture) che delimitano gli ambienti riscaldati dall’esterno e dai vani freddi;
- riduzione della trasmittanza termica dei Pavimenti che delimitano gli ambienti riscaldati dall’ l’esterno, dai vani freddi e dal terreno;
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Infissi |
- riduzione della trasmittanza dei serramenti comprensivi di infissi che delimitano gli ambienti riscaldati dall’ esterno e dai vani freddi;
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Impianti tecnologici |
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- installazione di collettori solari (solare termico) per la produzione di acqua calda sanitaria e/o il riscaldamento degli ambienti;
- sostituzione di generatori di calore con caldaie a condensazione per il riscaldamento degli ambienti (con o senza produzione di acqua calda sanitaria) o per la sola produzione di acqua calda per una pluralità di utenze ed eventuale adeguamento dell’impianto;
- sostituzione di generatori con generatori di calore ad aria a condensazione ed eventuale adeguamento dell’impianto;
- pompe di calore per climatizzazione degli ambienti ed eventuale adeguamento dell’impianto;
- sistemi ibridi (caldaia a condensazione e pompa di calore) ed eventuale adeguamento dell’impianto;
- microcogeneratori (Pe<50kWe);
- scaldacqua a pompa di calore;
- generatori di calore a biomassa;
- installazione di sistemi di contabilizzazione del calore negli impianti centralizzati per una pluralità di utenze;
- installazione di sistemi di termoregolazione e building automation;
- installazione di impianti fotovoltaici.
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Elettrodomestici 2 (solo se collegati ad un intervento di recupero del patrimonio edilizio iniziato a decorrere dal 1o gennaio 2017): |
- forni
- frigoriferi
- lavastoviglie
- piani cottura elettrici
- lavasciuga
- lavatrici
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2 Classe energetica minima prevista A+ ad eccezione dei forni la cui classe minima è la A