Possibilità richiesta di danni (e a chi) da parte di conduttori di immobili in cui, a seguito dei lavori del 110% e/o straordinari…

Pubblicata il: 13 Giugno 2022

Possibilità richiesta di danni (e a chi) da parte di conduttori di immobili in cui, a seguito dei lavori del 110% e/o straordinari, hanno un mancato utilizzo di balconi e terrazze e impianti di condizionamento ( o per locali commerciali impossibilità ad utilizzare i dehors).

In materia di locazione l’art. 1583 c.c. stabilisce che se nel corso del rapporto si rendono necessarie riparazioni che non possono essere differite alla fine della locazione, il conduttore deve tollerarle anche se importano privazione del godimento di parte della cosa.

L’art. 1584 c.c. prevede, poi, che se l’esecuzioni delle riparazioni si protrae per oltre un sesto della durata della locazione e, in ogni caso, per oltre 20 giorni, il conduttore ha diritto ad una riduzione del corrispettivo proporzionata all’intera durata delle riparazioni e all’entità del mancato godimento.

E’ comunque salva la facoltà del conduttore di recedere dal contratto quando, indipendentemente dalla durata dei lavori, il mancato godimento riguarda una parte della cosa necessaria per l’alloggio del conduttore e della famiglia.

Avv. Antonio Colucci

Condividi sui social