Obblighi di informativa a carico del mediatore

di Avv. Vittorio Sardini

Pubblicata il: 04 Novembre 2020

Ai sensi dell’art. 1759 c.c. il mediatore ha l’obbligo, in quanto professionista tenuto ad operare nello svolgimento della propria attività con la dovuta diligenza professionale ex art. 1176 c.c., di rendere edotte le parti contraenti delle circostanze ad egli note rilevanti ai fini della valutazione e sicurezza dell’affare, tali da poter influire sulla sua conclusione.

Pertanto, se il mediatore omette di riferire che l’immobile oggetto della trattativa proviene da donazione si rende direttamente responsabile delle conseguenze di tale omissione, in quanto tale originaria provenienza comporta notoriamente una situazione di instabilità giuridica della proprietà del bene, stante la potenziale esperibilità dell’azione reale di riduzione da parte degli eredi legittimari del donante che andrebbe ad invalidare la compravendita a terzi dell’immobile.

Analogamente, il mediatore è altresì tenuto a comunicare ai contraenti tutte le informazioni, desumibili dalla documentazione fornitagli o dal medesimo diligentemente acquisibili, sulla eventuale contitolarità del diritto di proprietà in capo a più persone, sulla insolvenza delle parti, sull’esistenza di iscrizioni o trascrizioni pregiudizievoli e sulla esistenza di eventuali diritti di prelazione, anche legale, sul bene oggetto della trattativa.

L’omissione al riguardo determina responsabilità contrattuale del mediatore e legittima la pretesa dei promissari acquirenti ad ottenere dal medesimo la restituzione di quanto corrisposto e il risarcimento dei danni, così come ritenuto dalla Corte di Cassazione con sentenza 16/01/2019 n. 965.

Avv. Vittorio Sardini

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