LA CERTIFICAZIONE UNICA 2019

di dott. Sergio Graziosi

Pubblicata il: 16 Febbraio 2019

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L’Agenzia delle entrate, con provvedimento del 15 gennaio 2019, ha reso disponibile la versione definitiva
della Certificazione Unica 2019, meglio nota come CU, da utilizzare per attestare, da parte dei sostituti di
imposta, relativamente al 2018, i redditi di lavoro dipendente, assimilati, di lavoro autonomo, provvigioni e
redditi diversi, i contributi previdenziali, assistenziali e assicurativi e i redditi di lavoro.
La CU 2019, inoltre, deve essere presentata anche dai soggetti che hanno corrisposto somme e valori per i
quali non è prevista l’applicazione delle ritenute alla fonte ma che sono assoggettati alla contribuzione
dovuta all’Inps, come le aziende straniere che occupano lavoratori italiani all’estero assicurati in Italia.

Termini

La CU 2019 si articola in due diverse certificazioni:
• il modello sintetico, da consegnare ai sostituiti entro il 1° aprile (essendo il 31 marzo domenica);
• il modello ordinario, più corposo in quanto prevede alcune informazioni precedentemente incluse nel
modello 770, da trasmettere telematicamente all’Agenzia delle entrate:
Come lo scorso anno il termine di invio delle certificazioni all’Agenzia delle entrate differisce a seconda
delle informazioni che vengono certificate:
• qualora la CU contenga informazioni da includere nella dichiarazione precompilata del percipiente
(ad esempio, le informazioni riguardanti redditi di lavoro dipendente e assimilato), la scadenza di
invio all’Agenzia delle entrate è fissata al 7 marzo;
• per le certificazioni che non comprendono dati da inserire nella dichiarazione precompilata, ovvero
per le certificazioni contenenti solo redditi esenti, la scadenza di invio è fissata al 31 ottobre, ossia
la medesima scadenza del modello 770 (nuovo termine introdotto dalla L. 205/2017, mentre negli
scorsi anni il differimento avveniva a seguito di specifico provvedimento).

Composizione della certificazione

Il modello ordinario da inviare all’Agenzia delle entrate è composto dai seguenti quadri:
• frontespizio, dove trovano spazio le informazioni relative al tipo di comunicazione, ai dati del
sostituto, ai dati relativi al rappresentante firmatario della comunicazione, alla firma della
comunicazione e all’impegno alla presentazione telematica;
• quadro CT, nel quale vengono indicate, se non già comunicate in precedenza, le informazioni
riguardanti la ricezione in via telematica dei dati relativi ai modello 730-4 resi disponibili dall’Agenzia
delle entrate. Il quadro CT deve essere compilato solamente dai sostituti d’imposta che, dal 2011, non
hanno presentato il modello per la “Comunicazione per la ricezione in via telematica dei dati relativi ai
modello 730-4 resi disponibili dall’Agenzia delle entrate” e che trasmettono almeno una certificazione di
redditi di lavoro dipendente;
• certificazione Unica 2019, nella quale vengono riportati, in 2 sezioni distinte, i dati fiscali e
previdenziali relativi alle certificazioni di lavoro dipendente, assimilati e assistenza fiscale e le
certificazioni di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi.

Circolare mensile per l’impresa

Nelle istruzioni per la compilazione viene precisato che è consentito suddividere il flusso telematico
inviando, oltre il frontespizio ed eventualmente il quadro CT, le certificazioni dati lavoro dipendente e
assimilati separatamente dalle certificazioni dati lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi.
Il modello sintetico, invece, è composto da 3 parti:
• dati anagrafici, per l’indicazione dei dati del soggetto che rilascia la certificazione e di quelli relativi al
dipendente, pensionato o altro percettore delle somme, compresi quindi i lavoratori autonomi;
• certificazioni lavoro dipendente, assimilati ed assistenza fiscale;
• certificazioni lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.
Distinti saluti

dott. Sergio Graziosi

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