Pubblicata il: 20 Giugno 2019
Per “lastrico solare” si intende la copertura piana a tetto del fabbricato con destinazione d’uso di copertura dell’edificio comune a tutte le porzioni immobiliari sottostanti e di terrazza fruibile per coloro che hanno titolo all’utilizzo (cfr. per tutte Cass. Civ. 13/03/2007 n. 5848) mentre per “terrazza” o meglio “terrazza a livello” si intende la superficie scoperta dell’edificio posto alla sommità di alcuni vani e, nel contempo, sullo stesso piano di altri dei quali forma parte integrante strutturale e funzionale e come tale ne costituisce quindi pertinenza ex lege (cfr. Cass. 16/09/1991 n. 9629 e Cass. 18/08/1990 n. 8394) anche se ha funzione di copertura dei piani sottostanti (cfr. Cass. 22/04/1994 n. 3832) e anche se prospiciente in aggetto il cortile comune dell’edificio condominiale (cfr. Cass. 18/11/1992 n. 12317).
Le spese di manutenzione ordinaria sia del lastrico ad uso esclusivo sia della terrazza a livello sono a carico dell’usuario, mentre le spese di manutenzione straordinaria competono: