Pubblicata il: 19 Febbraio 2019
Con la circolare dello scorso 11 gennaio 2019 l’Inail ha reso noto che la scadenza del prossimo 16
febbraio, entro la quale i datori di lavoro dovevano calcolare e versare il premio Inail, dovuto
quale conguaglio a saldo per l’anno precedente (regolazione) e anticipo per l’anno in corso (rata),
è stata spostata al 16 maggio 2019 al fine di consentire l’applicazione delle nuove tariffe dei premi
oggetto di revisione secondo il disposto della Legge di Bilancio 2019 (articolo 1, comma 1125).
Attraverso l’autoliquidazione del premio il datore di lavoro comunica all’Inail le retribuzioni effettivamente
corrisposte nell’anno precedente ai lavoratori e agli altri soggetti assicurati contro gli infortuni sul lavoro e
le malattie professionali, compilando il modello 1031 (modulo per la dichiarazione delle retribuzioni).
In virtù dello slittamento di date previsto dalla Legge di Bilancio 2019 il versamento e la presentazione del
modello 1031 (da presentarsi in via telematica) avranno, per il 2019, la medesima scadenza (prima
differenti), ma modificata rispetto al passato, i nuovi termini sono stabiliti come segue: