Da oltre 70 anni al tuo servizio

ASPPI è l’associazione sindacale dei piccoli proprietari immobiliari più antica e rappresentativa di Bologna e provincia. Operativa dal 1948, si afferma ufficialmente nel 1951.Offerta ai servizi sociali, servizi diversificati e di alto livello qualitativo. I consulenti sono impegnati con una lunga esperienza nel campo della tutela e valorizzazione del bene: avvocati, ingegneri, geometri, notai, amministratore di condominio, consulenti fiscali.

ASPPI rappresenta gli interessi sensibilizzando le istituzioni e l’opinione pubblica sull’importanza e il valore sociale della proprietà immobiliare. Affiancando all’azione politica sindacale le attività di assistenza all’associato in tutte le problematiche inerenti la proprietà dell’immobile. Un sistema collaudato di servizi, gestione, mercato e fiscalità immobiliare, risparmio energetico, diritti del consumatore, servizi per la famiglia.


 

STATUTO 

approvato dal XVII Congresso Metropolitano ASPPI di Bologna in data 11 novembre 2017

Titolo I: Costituzione – Scopi – Diritti e Doveri degli Associati

Art. 1 – Costituzione

E’ costituita l’Associazione Sindacale Piccoli Proprietari Immobiliari (ASPPI) della città metropolitana di Bologna con sede in Bologna; l’associazione stessa può anche essere correntemente identificata con la dizione: ASPPI metropolitana di Bologna. L’Associazione aderisce all’ASPPI Nazionale, accettandone lo Statuto e adempiendo a tutte le deliberazioni assunte dagli organi competenti della medesima ai sensi dello Statuto e dei Regolamenti legittimamente adottati.

 

Art. 2 – Scopi e funzioni

L’Associazione è autonoma, democratica e apartitica. Ha in particolare lo scopo di:

a) tutelare e rappresentare unitariamente in ogni sede ed a qualsiasi livello gli interessi economici, patrimoniali e morali della piccola proprietà edilizia, frutto particolarmente del risparmio familiare, ancorchè espressione dell’istituto condominiale, nonché dei proprietari immobiliari, consumatori ed utenti;
b) assistere gli associati in questioni di carattere giuridico, sociale, amministrativo, fiscale e finanziario presso Enti pubblici e privati in sede amministrativa o giudiziaria e ovunque siano coinvolti interessi dei piccoli proprietari o gruppo di essi, non contrastanti con quelli di categoria;
c) promuovere ogni attività di studio e ricerca a carattere sociale, giuridico, tecnico, scientifico, economico e statistico inerente i problemi della conservazione e dello sviluppo della piccola proprietà immobiliare e della gestione del territorio e dell’ambiente;
d) promuovere iniziative tendenti a realizzare attività ricreative, culturali e turistiche al fine di favorire e consolidare la socializzazione degli associati e la conoscenza della realtà immobiliare ed urbanistica in Italia e all’estero;
e) adoperarsi per far conseguire, con ogni opportuna azione, presso gli organi dello Stato nonché quelli della Regione e degli Enti locali, sensibilizzando l’opinione pubblica, la massima accessibilità alla proprietà della casa, favorendo la liberalizzazione del regime locatizio, rimuovendo ogni remora od ostacolo esistenti anche di carattere fiscale e creditizio;
f) promuovere organismi di coordinamento con altre associazioni o comitati aventi funzioni in tutto o in parte, similari o affini allo scopo di rafforzare l’iniziativa e l’azione sindacale della categoria;
g) svolgere opera di informazione e di divulgazione in relazione ai suddetti scopi sociali, mediante conferenze, manifestazioni, pubblicazione di testi o di organi di stampa ed altre analoghe iniziative;
h) stipulare convenzioni, contratti ed accordi nell’interesse della categoria rappresentata; sociali, mediante conferenze, manifestazioni, pubblicazione di testi o di organi di stampa ed altre analoghe iniziative;
i) stipulare convenzioni, contratti ed accordi nell’interesse della categoria rappresentata;
j) costituire imprese o società, ed aderirvi, se già costituite, che abbiano il fine di raggiungere gli scopi indicati, anche in via indiretta ed anche mediante l’espletamento di specifici servizi.

 

Art. 3 – Requisiti degli Associati

Possono far parte dell’Associazione, accettando il presente Statuto ed i Regolamenti emanati dagli organi competenti, i proprietari di una o più unità immobiliari o titolari di diritti reali di godimento sulle medesime nonché coloro che, apprestandosi a divenirlo, intendono usufruire della tutela e dei servizi dell’Associazione ai fini dei relativi adempimenti. Possono inoltre far parte dell’Associazione enti e aggregazioni della proprietà immobiliare, quali condominii e consorzi, secondo modalità di ammissione e di partecipazione all’attività associativa che sono state stabilite dalla Direzione metropolitana.

 

Art. 4 – Domanda di iscrizione

La domanda di iscrizione all’Associazione deve contenere la dichiarazione di accettare il presente Statuto nonché i necessari dati identificativi. La domanda è accettata mediante annotazione effettuata dal Vicepresidente, il quale può, in casi particolari, sottoporre la domanda stessa al parere della Giunta Esecutiva. Contro il provvedimento del Vicepresidente è ammesso ricorso da parte del richiedente o da parte di altri associati nel termine di trenta giorni dal provvedimento stesso o dalla sua conoscenza; sul ricorso decide la Direzione metropolitana in via definitiva. Presso la sede dell’Associazione è tenuto l’elenco ufficiale aggiornato degli associati.

 

Art. 5 – Durata dell’iscrizione

L’iscrizione in qualità di associato vale per l’anno solare in corso. La quota associativa è intrasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte.

 

Art. 6 – Diritti degli Associati

L’associato in regola con i versamenti dei contributi associativi gode di tutti i diritti di elettorato attivo nelle assemblee congressuali e nel Congresso metropolitano trascorsi sei mesi dalla data di iscrizione. L’associato, in regola con i versamenti dei contributi associativi ha diritto di consultazione, di assistenza, di informazione, di utilizzazione dei servizi presso gli uffici dell’Associazione.

 

Art. 7 – Provvedimenti disciplinari

I provvedimenti disciplinari che possono essere adottati nei confronti degli associati sono costituiti, in relazione alla gravità dell’infrazione, da
a) richiamo scritto;
b) sospensione da uno a sei mesi;
c) esclusione.
Sono considerate in ogni caso infrazioni le violazioni delle norme statutarie. I provvedimenti disciplinari sono deliberati dal Collegio dei Probiviri che giudica su istanza di un organo collegiale dell’Associazione o di singoli associati. Il Collegio è tenuto a deliberare nel termine di 60 giorni dal pervenimento dell’istanza, salvo rinvio motivato per ulteriore termine non superiore a 60 giorni. Le spese di giudizio, pari al compenso dei Probiviri, saranno rimborsate dalla parte soccombente ferma la possibilità di compensazione delle spese se così deliberate dal Collegio stesso. Le spese di giudizio, pari al compenso dei Probiviri, saranno rimborsate dalla parte soccombente ferma la possibilità di compensazione delle spese se così deliberate dal Collegio stesso.

 

Art. 8 – Esercizio finanziario: durata

L’esercizio finanziario ha durata annuale e si chiude il 31 dicembre.

 

Titolo II: Organi e Cariche dell’associazione

 

Art. 9 – Organi e cariche dell’Associazione

Sono organi sociali elettivi dell’Associazione metropolitana:
a) il Congresso metropolitano;
b) la Direzione metropolitana;
c) la Giunta Esecutiva;
d) il Presidente;
e) il Collegio dei Revisori dei Conti;
f) il Collegio dei Probiviri.

 

Art. 10 – Congresso metropolitano

Il Congresso metropolitano deve essere celebrato in via ordinaria ogni quattro anni entro il 31 dicembre. Nell’ipotesi di Congresso straordinario l’assemblea congressuale può disporre di un termine diverso. Il Congresso metropolitano può essere convocato in via straordinaria a richiesta motivata, da inoltrarsi alla Direzione metropolitana, e sottoscritta da associati promotori pari ad almeno il 10% degli associati. I promotori dovranno depositare una successiva richiesta sottoscritta da almeno il quindici per cento degli associati aventi diritto al voto nel termine perentorio di novanta giorni dalla emanazione di apposito regolamento approvato dalla Direzione metropolitana ove mancante. Le modalità operative saranno disciplinate da apposito regolamento emanato dalla Direzione metropolitana. La Direzione metropolitana può deliberare la convocazione di un Congresso straordinario – per ragioni motivate – con la maggioranza dei tre quarti della Direzione metropolitana stessa.

 

Art. 11 – Svolgimento del Congresso metropolitano

Il Congresso metropolitano nomina una Presidenza che sovrintende al suo svolgimento nonché singole Commissioni per l’adempimento delle seguenti funzioni: verifica dei poteri, modifiche o integrazioni statutarie, mozioni conclusiva, elettorale. Al Congresso viene presentata una relazione approvata dalla Direzione metropolitana uscente ed una relazione del Collegio dei Revisori uscente.

 

Art. 12 – Poteri del Congresso metropolitano

I poteri del Congresso sono:
a) approvare o modificare lo Statuto;
b) eleggere la Direzione metropolitana, il Collegio dei Revisori dei Conti e il Collegio dei Probiviri;
c) eleggere i Delegati al Congresso Nazionale dell’ASPPI;
d) eleggere il Presidente metropolitano.

 

Art. 13 – Decisioni del Congresso metropolitano

Le decisioni del Congresso metropolitano sono prese a maggioranza di voti e sono vincolanti per tutti gli organi dell’Associazione e per gli Associati. Al Congresso metropolitano partecipano, con diritto di voto, i Delegati delle assemblee congressuali delle circoscrizioni territoriali di cui all’art. 27. Al Congresso metropolitano i Delegati si esprimono in sede elettorale con voto diretto e segreto o con voto palese se deliberato a maggioranza dai congressisti.

 

Art. 14 – La Direzione metropolitana

La Direzione metropolitana uscente e gli organi da essa nominati decadono, in ogni caso, con l’elezione al Congresso della nuova Direzione metropolitana. La Direzione metropolitana subentrante e gli organi da essa eletti assumono le loro funzioni dall’elezione congressuale. La Direzione metropolitana determina le scelte di politica sindacale fino al successivo Congresso metropolitano e delibera a maggioranza di voti con la presenza della metà più uno dei suoi componenti. La Direzione metropolitana delibera la convocazione del Congresso metropolitano, anche in forma collettiva, dandone mandato al Presidente. In occasione di tale convocazione la Direzione metropolitana approva un Regolamento delle operazioni elettorali che predisporrà tutte le norme che debbono osservarsi per l’indicazione delle candidature e per la preparazione e lo svolgimento delle operazioni elettorali che dovranno essere effettuate nelle assemblee delle circoscrizioni territoriali e nel Congresso metropolitano. Il Direttore generale, se nominato, è invitato permanente alle riunioni della Direzione metropolitana.

 

Art. 15 – Composizione della Direzione metropolitana

La Direzione metropolitana, eletta direttamente dal Congresso metropolitano, è composta da non meno di quindici membri.

 

Art. 16 – Compiti della Direzione

La Direzione metropolitana determina le scelte politico sindacali, delibera le modalità e i tempi di attuazione delle iniziative, delibera su ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario che ecceda l’ordinaria amministrazione, elegge il Presidente nell’ipotesi in cui, quello in carica, si dimetta prima del Congresso, previsto e disciplinato dall’art. 10. La Direzione metropolitana provvede entro il 31 ottobre di ogni anno, a fissare il contributo associativo per l’anno successivo, entro il 15 dicembre di ogni anno e provvede ad approvare il bilancio preventivo per l’anno successivo entro il mese di giugno di quest’ultimo il rendiconto annuale accompagnato da una relazione dell’Amministratore ed una del Collegio dei Revisori dei Conti. La Direzione metropolitana ha la competenza di definire le circoscrizioni territoriali nel loro ambito geografico, di regolamentare la struttura organizzativa, di fissare l’ambito territoriale e di regolamentare l’attività nel quadro delle funzioni previste dal presente Statuto.

 

Art. 17 – Nomina delle cariche

La Direzione metropolitana elegge nel proprio seno:
a) il Vicepresidente, l’Amministratore;
b) la Giunta Esecutiva composta da non meno di cinque membri su proposta del Presidente.

La Direzione metropolitana si riunisce non meno di una volta ogni tre mesi.

 

Art. 18 – Sostituzione dei membri della Direzione metropolitana

In caso di morte, dimissioni o decadenza di uno o più membri della Direzione metropolitana eletti dal Congresso metropolitano si provvede alla loro sostituzione mediante:
a) subentro di diritto dei candidati che nelle elezioni congressuali hanno riportato il maggior numero dei voti tra i non eletti, nel caso che il sistema elettorale adottato dal Congresso prevedesse una indicazione di preferenze nell’ambito di una più ampia rosa di candidati;
b) subentro di diritto, nell’ordine, dei candidati eletti come membri supplenti, nel caso che il sistema elettorale adottato dal Congresso prevedesse liste bloccate con l’indicazione dei membri supplenti;
c) cooptazione di altri associati, mediante votazione che ottenga nella stessa Direzione Provinciale la maggioranza di almeno due terzi dei votanti.I membri della Direzione metropolitana che non giustifichino l’assenza da tre riunioni consecutive decadono dall’incarico.

 

Art. 19 – La Giunta Esecutiva

La Giunta Esecutiva ha il compito di dirigere l’Associazione fino al prossimo Congresso, di curare l’applicazione delle delibere della Direzione metropolitana e di proporre alla stessa Direzione atti e documenti attinenti alla realizzazione della politica associativa e dei relativi strumenti operativi, designare i rappresentanti dell’Associazione presso Enti, Commissioni, Società Private e Pubbliche o da altri organismi. Delibera su ogni atto di carattere patrimoniale o finanziario che non ecceda l’ordinaria amministrazione e in tutte le altre materie non espressamente attribuite alla Direzione metropolitana. Può prendere provvedimenti di urgenza in materia di competenza della Direzione metropolitana che debbono comunque essere sottoposti alla successiva riunione della medesima per la loro ratifica. La Giunta Esecutiva si riunisce su invito del Presidente con preavviso di tre giorni o su richiesta di almeno tre componenti con preavviso di otto giorni dalla richiesta.
La convocazione può essere effettuata anche in via telematica. Il Direttore generale, se nominato, è invitato permanente alle riunioni della Giunta Esecutiva.

 

Art. 20 – Il Presidente e il Vicepresidente

Il Presidente è l’organo di rappresentanza legale e sindacale dell’Associazione nei confronti dei terzi ed è il garante della fedele osservanza delle norme statutarie e regolamentari. Adempie a tutte le funzioni demandategli dal presente Statuto spettandogli in particolare:

– convocare, fissandone l’Ordine del Giorno, e presiedere la Direzione metropolitana, la Giunta Esecutiva e l’Assemblea provinciale degli iscritti;
– convocare il Congresso metropolitano, su delibera della Direzione metropolitana;
– firmare gli atti ufficiali dell’Associazione;
– attribuire deleghe operative ai membri della Direzione metropolitana e della Giunta Esecutiva;
– convocare l’ufficio di presidenza composto dal Presidente, Vicepresidente e Amministratore;
– assumere ordinanze in via di urgenza da sottoporre per l’approvazione alla prima riunione successiva della Giunta;
– sovrintendere al corretto funzionamento delle varie strutture associative;
– revocare i membri di Giunta proponendo alla Direzione la nomina del sostituto;
– può nominare il Direttore generale.

Il Vicepresidente ha il compito, su delega del Presidente, di stabilire e mantenere i rapporti con Enti e Associazioni, sostituisce il Presidente in caso di urgenza ed impedimento: in caso di particolare urgenza o di impedimento anche del Vicepresidente, le funzioni del Presidente sono temporaneamente assunte dal membro della Direzione metropolitana più anziano, in ordine di carica e, impedimento: in caso di particolare urgenza o di impedimento anche del Vicepresidente, le funzioni del Presidente sono temporaneamente assunte dal membro della Direzione metropolitana più anziano, in ordine di carica e, subordinatamente, di età.

 

Art. 21 – L’Amministratore

L’Amministratore ha la responsabilità della tenuta della contabilità, cura la riscossione dei contributi e i pagamenti dovuti a terzi sulla base di regolare documentazione, predispone e presenta annualmente la previsione finanziaria ed il rendiconto finanziario con le relative relazioni illustrative, cura i rapporti con il Collegio Revisori dei Conti a cui dovrà essere presentato il rendiconto finanziario con la relativa relazione almeno quindici giorni prima dell’approvazione.

 

Art. 22 – Rieleggibilità ed incompatibilità nelle cariche sociali

I membri degli organi dell’Associazione provinciale e comunque i titolari di cariche sono rieleggibili. E’ incompatibile la simultanea appartenenza alla Direzione metropolitana, al Collegio dei Revisori dei Conti, al Collegio dei Probiviri. Inoltre è incompatibile l’appartenenza agli organi suddetti da parte dei Dipendenti dell’Associazione. I membri degli organi collegiali non possono partecipare alla discussione ed alla votazione di delibere o provvedimenti afferenti a questioni che li riguardano personalmente.

 

Art. 23 – Regolamentazione economica delle cariche sociali

Le cariche sociali di norma sono onorifiche e le relative prestazioni senza corrispettivo economico, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute nello svolgimento del mandato ad esclusione dell’incarico conferito al Presidente, al Vicepresidente, all’Amministratore ai quali potrà essere conferita una indennità di carica con delibera della Giunta Esecutiva, su proposta del Presidente, che potrà inoltre conferire ulteriori indennità di carica per incarichi specifici. La Direzione metropolitana può prevedere la corresponsione dei gettoni di presenza con riferimento allo svolgimento di riunioni o di particolari mansioni.

 

Titolo III: Organismi Consultivi e Propositivi

 

Art. 24 – L’Assemblea metropolitana degli iscritti

La Direzione metropolitana, ove lo ritenga opportuno, può convocare l’assemblea provinciale degli iscritti su determinati argomenti con l’approvazione di una mozione conclusiva.

 

Art. 25 – Le commissioni di lavoro

La Direzione metropolitana può decidere la costituzione di commissioni di lavoro consultive nell’ambito delle proprie direttive individuando un coordinatore della commissione tra gli iscritti componenti delle commissioni stesse. Le Commissioni di lavoro possono invitare a partecipare di volta in volta ai loro lavori esperti anche non associati, che siano disponibili a fornire un apporto collaborativo volontario.

 

Titolo IV: Le Circoscrizioni Territoriali

 

Art. 26 – Circoscrizioni territoriali

Le circoscrizioni territoriali sono definite e regolamentate a norma dell’Art. 16 del presente Statuto.

 

Art. 27 – Convocazione dell’Assemblea

L’Assemblea ordinaria degli associati appartenenti alla circoscrizione territoriale viene convocata dal Presidente provinciale su delibera della Direzione metropolitana.
L’assemblea congressuale può essere convocata, anche contestualmente a quella ordinaria, in preparazione del Congresso metropolitano.

 

Art. 28 – Svolgimento dell’Assemblea congressuale della Circoscrizione territoriale

Gli associati della Circoscrizione territoriale presenti all’assemblea e che ne abbiano diritto ai sensi di quanto previsto dall’art. 6 del presente Statuto, procedono alla votazione dei documenti ed alla elezione, con voto segreto o con voto palese, se approvato a maggioranza, dei Delegati al Congresso metropolitano.
Un familiare convivente, in sostituzione dell’associato assente, può esercitare il diritto di voto su delega dell’associato stesso.
Le modalità di delega del voto sono stabilite da regolamento elettorale approvato dalla Direzione metropolitana.

All’inizio dei lavori dell’assemblea, gli associati presenti eleggono il Presidente dell’assemblea, due scrutatori ed il Comitato elettorale, i quali sono tenuti ad inviare al Presidente metropolitano gli atti dell’assemblea e i relativi verbali entro dieci giorni dal termine dei lavori.

 

Art. 29 – Compito dell’Assemblea

Compito dell’Assemblea ordinaria è di dibattere i temi fondamentali attinenti alla situazione del settore ed indicare linee ed orientamenti di politica sindacale ed organizzativa sia sul piano generale che con riferimento alle esigenze relative al proprio ambito territoriale.
Compito dell’assemblea straordinaria è di dibattere e prendere posizione sui temi che ne hanno motivato la convocazione.
Compito dell’Assemblea congressuale è di dibattere e prendere posizione sui documenti congressuali e di eleggere i Delegati al Congresso metropolitano.

 

Titolo V: Gli Organi di Controllo dell’Associazione

 

Art. 30 – Il Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi e due supplenti, scelti anche fra persone non associate; il Collegio elegge un Presidente scelto tra i membri effettivi.
Il Collegio dei Revisori dei Conti controlla l’amministrazione dell’Associazione, accerta la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza dei rendiconti e bilanci alle risultanze dei libri e delle scritture contabili; può formulare valutazioni e segnalazioni in materia contabile ed amministrativa.
Il Collegio dei Revisori dei Conti può anche accertare in ogni momento la consistenza di cassa e l’esistenza dei valori di proprietà sociale, redigendo apposito verbale.
Redige una relazione annuale.
I Revisori dei Conti possono partecipare alle riunioni della Direzione metropolitana senza diritto di voto.
La convocazione della Direzione metropolitana deve essere comunicata al Collegio dei Revisori dei Conti.

 

Art. 31 – Il Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri effettivi e due supplenti, scelti anche tra persone non associate; il Collegio elegge un Presidente, scelto tra i membri effettivi.
Il Collegio dei Probiviri è competente a decidere:
a) sulle istanze che gli sono rivolte al fine dell’adozione di provvedimenti disciplinari nei confronti degli associati;
b) sulle vertenze che gli sono deferite insorte tra gli associati ed organi provinciali o decentrati dell’Associazione riguardanti in particolare la regolarità del funzionamento degli organi stessi o degli atti approvati o comunque adottati.
Contro le decisioni del Collegio dei Probiviri è ammesso ricorso, entro trenta giorni dal ricevimento della decisione stessa, al Collegio Nazionale dei Probiviri, che deciderà in via definitiva.

 

Titolo VI: Disposizioni finali

 

Art. 32 – Il patrimonio dell’Associazione

Il patrimonio dell’Associazione è formato dagli avanzi numerari di gestione e dai beni mobili ed immobili a qualsiasi titolo acquistati, è fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione.

 

Art. 33 – Scioglimento dell’Associazione

In caso di scioglimento dell’Associazione, che deve essere deliberato da un Congresso metropolitano con una maggioranza di almeno tre quarti dei voti espressi, il patrimonio sarà devoluto ad Enti od organismi con finalità analoghe a quelle previste dall’art. 2 del presente Statuto o a fini di pubblica utilità. Con delibera presa a maggioranza verrà anche scelto il destinatario del patrimonio e nominato un Collegio di liquidatori.

 

Art. 34 – Riferimento alla legge

Per tutto quanto non è previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle norme del Codice Civile.

Bologna, 11 novembre 2017

 

 

Il Presidente

Enrico Rizzo