Pubblicata il: 30 Maggio 2024
Deborah Di Bella Consulente ASPPI Bologna
Recentemente con l’emanazione della Circolare n. 10/E del 10/05/2024, l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti in relazione alle modifiche introdotte dalla Legge di Bilancio per il 2024 in materia di tassazione dei redditi derivanti dalle c.d. “Locazioni brevi” per le quali il contribuente sceglie di applicare il regime della cedolare secca.
L’attuale normativa in vigore qualifica come locazioni brevi: i contratti di locazione d’immobili ad uso abitativo, aventi una durata non superiore a 30 giorni, stipulati da persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa, direttamente o tramite soggetti che svolgono attività d’intermediazione immobiliare.
La suddetta Circolare conferma che il regime della cedolare secca può essere applicato esclusivamente alle locazioni poste in essere da soggetti privati che locano non più di quattro appartamenti per ciascun periodo d’imposta. In caso di superamento di tale limite si presume che l’attività sia svolta in forma imprenditoriale ed in tal caso non sarà possibile optare per la tassazione alternativa all’IRPEF.
Con riferimento alle novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2024 una prima modifica riguarda l’innalzamento dell’aliquota della cedolare secca dal 21% al 26%. La normativa prevede la facoltà per il contribuente di poter usufruire dell’aliquota ridotta del 21%, relativamente ai redditi derivanti dai contratti di locazione breve stipulati per una sola unità immobiliare per ciascun periodo d’imposta. Tale unità immobiliare sarà individuata dal contribuente in sede di dichiarazione dei redditi.
In particolare, con la Circolare del 10/05/2024 l’Agenzia delle Entrate precisa che la suddetta normativa troverà applicazione a decorrere dal periodo d’imposta 2024, ciò vuol dire che la scelta dell’immobile locato, per il quale sarà applicata l’aliquota ridotta del 21%, potrà essere effettuata per la prima volta con il modello dichiarativo 2025, per l’anno d’imposta 2024.
Dal lato dei soggetti che svolgono attività d’intermediazione immobiliare o che gestiscono portali telematici, l’Agenzia delle Entrate conferma da un lato di mantenere l’aliquota al 21% della ritenuta operata da questi soggetti e, dall’altro, che tale ritenuta ha natura di acconto, a prescindere dal regime fiscale che sarà scelto dal contribuente/locatore.