di "SGR News"
Pubblicata il: 20 Maggio 2019
Sul BURT n. 16 – parte II – del 17/04/2019 è stato pubblicato l’avviso di adozione del Piano Strutturale Intercomunale del Mugello. Dalla suddetta data di pubblicazione decorrono i 60 giorni per la presentazione delle osservazioni, che sono da inviare all’Unione Montana dei Comuni del Mugello, preferibilmente mediante PEC e utilizzando il modello predisposto al riguardo. La scadenza pertanto è il giorno 16 giugno 2019. Le osservazioni, saranno istruite dall’Ufficio unico di piano; l’esito è trasmesso alla Giunta che predispone le controdeduzioni e adegua conseguentemente lo strumento trasmettendolo ai comuni associati. Il Piano comprende gli 8 comuni dell’unione: Barberino, Borgo San Lorenzo, Scarperia e San Piero, Vicchio, Dicomano, Firenzuola, Palazzuolo, Marradi. Al di la di ogni valutazione nel merito, il Piano modifica in maniera significativa gli strumenti vigenti e la sua approvazione si inserisce nello scenario ancora da definire, che risulterà dalle elezioni del 26 maggio, con nuove Amministrazioni e tempi certamente non brevi. Le misure di salvaguardia sono in vigore dal momento dell’adozione e valgono fino all’adeguamento da parte dei comuni dei loro Piani Operativi ( già R.U). Art. 77 c. 3 della Disciplina e assetto del territorio A far data dalla pubblicazione dell’avviso di adozione del presente P.S.I.M. e fino all’approvazione o all’adeguamento, da parte dei Comuni associati, dei rispettivi Piani Operativi in conformità al presente P.S.I.M. e comunque per un periodo non superiore a tre anni dalla pubblicazione dell’avviso di approvazione del P.S.I.M., le Direttive di cui ai Titolo II e III della presente Disciplina, unitamente alle prescrizioni d’uso contenute al Titolo IV e alle prescrizioni dettate dal P.I.T. prevalgono sulle eventuali disposizioni difformi contenute nei vigenti strumenti di pianificazione urbanistica (generale e attuativa) e/o in altri atti di governo del territorio adottati o approvati dall’Amministrazione comunale, nessuno escluso e costituiscono disciplina di riferimento per il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche e per gli atti abilitativi di natura edilizia. Nel periodo di cui al precedente comma, non sono comunque ammessi: interventi eccedenti la ristrutturazione edilizia, interventi di nuova edificazione anche riferiti agli imprenditori agricoli professionali e significative alterazioni della morfologia dei luoghi, all’interno delle aree di pertinenza dei nuclei storici, come individuati nell’elaborato STA07; interventi di nuova edificazione in corrispondenza dei varchi territoriali (sentire Ilaria per posporre la salvaguardia alle aree definitive come direttrici primarie e secondarie) e delle visuali indicati STR01. Sono fatti salvi e dunque consentiti: a. gli interventi, non in contrasto con il P.S.I.M., relativi alle previsioni non decadute dei Regolamenti Urbanistici e dei Piani Operativi vigenti; b. gli interventi previsti da piani attuativi e da altri strumenti attuativi convenzionati vigenti; c. gli interventi previsti dai P.A.P.M.A.A..