Pubblicata il: 24 Marzo 2024
Con l’ultima Legge di Bilancio, approvata lo scorso dicembre 2023, è stata introdotta la nuova lettera b-bis), al comma 1, dell’art. 67 del TUIR che ha introdotto un nuovo criterio per determinare il costo degli immobili sui quali sono stati eseguiti degli interventi edilizi agevolati con il Superbonus 110.
In particolare, la nuova disposizione prevede che in caso di vendita di un immobile, che ha usufruito del beneficio del Superbonus 110, da parte di un contribuente che ha ceduto il credito a terzi (anche attraverso lo sconto in fattura), l’eventuale PLUSVALENZA (ovvero differenza positiva fra prezzo di vendita e prezzo di acquisto) che potrebbe emergere, sarà tassata con un imposta sostitutiva pari al 26%, salvo che non siano già trascorsi 10 anni dal data di fine lavori degli interventi finanziati con il Superbonus.
Prima dell’introduzione di questa disposizione la norma prevedeva l’esclusione della tassazione di un’eventuale plusvalenza, se il proprietario rivendeva l’immobile entro i primi 5 anni dall’acquisto. Adesso con questa novità della Legge di Bilancio 2024 il nuovo termine per poter rendere non imponibili le eventuali plusvalenze è stato spostato in avanti e portato a 10 anni a partire dalla conclusione degli interventi agevolativi.
Il testo normativo esclude, dal perimetro applicativo della nuova disposizione, le eventuali plusvalenze derivanti dalla successiva vendita di un immobile ricevuto in successione. L’esclusione dall’ambito applicativo, pur non convincendo buona parte della dottrina, allo stato attuale è da considerarsi avente portata generale.
Infatti, l’esonero, così come scritto all’interno della nuova lett b-bis) , del comma 1 dell’art. 67, fa riferimento in maniera generica alla rivendita di immobili acquisiti per successione “Le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di beni immobili, in relazione ai quali il cedente o gli altri aventi diritto abbiano eseguito gli interventi di cui all’art. 119 del DL 34/2020, che si siano conclusi da non più di 10 anni all’atto della cessione …. esclusi gli immobili acquisiti per successione (…)”.