Regime Forfettario – fatturazione elettronica – istruzioni operative

di A cura di mDV Tax Consulting

Pubblicata il: 15 Gennaio 2019

Come noto, la legge di bilancio 2019 ha ampliato la platea dei contribuenti assoggettabili al regime forfettario ai sensi della Legge n. 190/2014. Con la presente circolare si andranno ad evidenziare gli aspetti fiscali che caratterizzano il predetto regime, a seguito dell’introduzione della fattura elettronica, con specifico riferimento alle fatture emesse, ricevute e l’adempimento di conservazione legale sostitutiva decennale.

1) FATTURE EMESSE Ricordiamo che i contribuenti Forfettari, sono esclusi dall’obbligo della fattura elettronica. E’ comunque ammessa, per gli stessi, la facoltà di creare e inviare ai propri clienti la fattura elettronica. Si precisa che i contribuenti forfettari, hanno l’obbligo di applicare la marca da bollo da 2,00 sulle fatture/parcelle emesse di importo superiore a 77,47 euro. La marca da bollo dev’essere applicata sull’originale della fattura. La fattura emessa deve riportare la descrizione del regime applicato, riportando quindi una dicitura del tipo “Operazione effettuata ai sensi dell’articolo 1, commi da 54 a 89, della Legge n. 190/2014 così come modificato dalla Legge numero 208/2015 e dalla Legge 145/2018”.

Nel caso di professionisti o agenti di commercio, le somme non sono soggette a ritenuta di acconto, pertanto da riportare la seguente dicitura: “Si richiede la non applicazione della ritenuta alla fonte a titolo d’acconto ai sensi dell’articolo 1 comma 67 della Legge numero 190/2014”.

Per quanto riguarda invece i contributi eventualmente dovuti (Inps gestione separata, Enasarco, o altre casse di previdenza, viene applicata l’ordinaria normativa).

In sintesi il contribuente forfettario ha due alternative:

a) Creare la fattura in modalità analogica su carta o con l’ausilio di modelli informatici (pdf, excel, software di fatturazione), stamparla, applicare la marca da bollo sull’originale e spedirla a mezzo posta al cliente o consegnarla “brevi mano”; copie cartacee devono essere conservate per dieci anni.

b) Creare la fattura elettronica (con un software specifico), applicare la marca da bollo virtuale e spedirla attraverso il sistema di interscambio (SdI) al suo Cliente. Si precisa che in questo caso la marca da bollo, sarà pagata trimestralmente a seguito della liquidazione comunicata dall’Agenzia delle Entrate attraverso il canale “Fatture e Corrispettivi” del Contribuente (nell’area riservata del contribuente accendendo tramite fisco on-line). Si precisa che le fatture elettroniche sono soggette all’obbligo di conservazione legale decennale (l’Agenzia delle Entrate offre gratuitamente il servizio di conservazione).

2) FATTURE RICEVUTE e CONSERVAZIONE

In riferimento alle fatture ricevute, i contribuenti forfetari si possono equiparare ai soggetti privati privi di partita IVA e quindi possono scegliere se ricevere la fattura in modalità analogica (su carta) o in modalità elettronica attraverso il sistema di interscambio (SdI) o posta elettronica certificata.

a) Ricezione fatture cartacee o pdf: Nel caso il contribuente forfettario volesse ricevere le fatture in modalità cartacea o pdf, è necessario che ne chieda copia al momento dell’acquisto e che comunichi preventivamente ai fornitori di non voler ricevere la fattura a mezzo PEC. Nel caso il fornitore chieda per emettere la fattura il codice destinatario dovrete comunicare lo stesso utilizzato dai privati che corrisponde a sette zero: 0000000.
b) Ricezione fatture elettroniche: il contribuente forfettario ha facoltà di ricevere le fatture elettroniche. In tal caso dovrà comunicare al proprio fornitore il proprio indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) o in alternativa il codice destinatario (SdI) fornito dalla software house che utilizzerà per la gestione della fattura elettronica. Si precisa che le predette fatture sono soggette all’obbligo di conservazione legale decennale (l’Agenzia delle Entrate offre gratuitamente il servizio di conservazione).

Obbligo di numerazione delle fatture ricevute Rimane, in capo ai contribuenti forfettari, l’obbligo di numerare e conservare le fatture ricevute diverse da quelle elettroniche per dieci anni.

Si ricorda inoltre che i soggetti forfettari:

– non applicano le ritenute di acconto sulle fatture dei propri fornitori; – tenuta del registro corrispettivi; – integrano le fatture ricevute soggette al “reverse charge” con l’iva dovuta che deve essere versata entro il 16 del mese successivo a quello di effettuazione della operazione: – possono effettuare acquisti o cessioni intracomunitarie, ma in tal caso è opportuno che contattino preventivamente lo Studio per applicare la corretta normativa iva.

Ricordiamo che per predisporre la dichiarazione dei redditi dovrà essere consegnata allo Studio la documentazione inerente i seguenti costi:

– Esercenti attività di impresa (commercio, artigiani, agenti di commercio): costo acquisto materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci; costo godimento beni di terzi (canoni di leasing, canoni relativi a beni immobili, royalties), spese per l’acquisto di carburante – Professionisti: compensi corrisposti a terzi direttamente afferenti l’attività professionale, le spese per servizi telefonici, energia elettrica (per lo studio/ufficio), carburanti.

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