Proroga delle agevolazioni “Prima casa” under 36 (a cura di Deborah Di Bella Consulente ASPPI Bologna)

Pubblicata il: 06 Agosto 2024

Nel 2021 con l’emanazione del “Decreto sostegni bis” DL n. 73/2021 è stata introdotta l’agevolazione “prima casa” in favore dei giovani under 36 in relazione agli atti stipulati a partire dal 26/05/2021 al 31/12/2023.

Il beneficio previsto dalla disposizione agevolativa di cui sopra consiste:

– per le cessioni non soggette ad IVA, l’esenzione dell’imposta di registro, ipotecarie e catastali;

– per le cessioni soggette ad IVA, vi è il riconoscimento di un credito d’imposta pari all’importo dell’IVA dovuta in relazione all’acquisto della “prima casa”, utilizzabile in diminuzione dell’IRPEF, inserendo il credito in Dichiarazione dei redditi, ovvero utilizzando il credito in compensazione con il modello F24. In nessun caso il credito potrà essere chiesto a rimborso.

Per poter usufruire dei benefici prima casa il giovane acquirente under 36 dovrà comunque soddisfare le condizioni previste per l’acquisto “prima casa” di cui alla Nota II – bis dell’art. 1, Tariffa parte I, DPR 131/86. Ciò vuol dire rispettare le seguenti condizioni:

1) avere la residenza nel Comune dove è situato l’immobile oppure stabilirla entro 18 mesi;

2) non essere titolare di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su altri immobili acquistati usufruendo delle agevolazioni prima casa, in caso contrario l’immobile già di proprietà deve essere venduto entro un anno dal nuovo acquisto;

3) avere un età inferiore a 36 anni nell’anno in cui viene stipulato il rogito d’acquisto,

4) avere un ISEE non superiore a € 40.000,00 in corso di validità nell’anno di sottoscrizione del contratto d’acquisto definitivo.

Nel 2023, in sede di conversione del c.d. “Decreto Milleproroghe”, è stata prevista una proroga dei suddetti benefici in caso di sottoscrizione e registrazione, entro il 31/12/2023, del contratto preliminare a patto però che l’atto definitivo di acquisto dell’immobile sia stipulato entro il 31/12/2024.

Recentemente l’Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 14/E ha da un lato, confermato che non sono stati modificati i requisiti per l’accesso al beneficio, ma dall’altro canto ha anche messo in evidenza l’importanza della registrazione del contratto preliminare, prendendo in considerazione l’ipotesi di un contratto preliminare sottoscritto nel 2023, ma registrato nei primi giorni del 2024, e confermando che il beneficio “prima casa Under 36” non spetta, non assumendo alcuna rilevanza la forma di atto pubblico/scrittura privata del preliminare d’acquisto.   

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