La detrazione degli interessi passivi nei mutui prima casa. (Avv. Prof. Notaio Pietro Zanelli)

Pubblicata il: 12 Febbraio 2023

Negli ultimi mesi stiamo assistendo ad una impennata dei tassi di interesse dei mutui. L’unico significativo vantaggio che la parte mutuataria può avere è la detraibilità dai redditi degli interessi passivi pagati per un mutuo stipulato per l’acquisto della propria prima casa.

Ma quando la casa viene acquistata da un giovane che non ha ancora una solidità economica sufficiente per rientrare nei parametri di finanziabilità, le banche chiedono che co-mutuatario sia anche uno dei genitori. Per il giovane si tratterà di mutuo per l’acquisto di Prima casa, mentre per il genitore si tratterà di un mutuo per liquidità. Se ciò non crea problemi o differenze economiche da un punto di vista fiscale (in entrambi i casi si potrà applicare l’imposta sostitutiva dello 0,25% in luogo dell’imposta del 2%), sicuramente creerà invece un importante gap in termini di detraibilità degli interessi.

Se nulla viene detto nel mutuo, si presume che lo stesso sia stato contratto in pari quota da figlio e genitore, e da ciò discenderebbe la possibilità di detrarre dai redditi solo il 50% degli interessi pagati. E’ quindi consigliabile far sempre indicare alle banche mutuanti la cifra concessa per l’acquisto della prima casa nel suo massimale possibile pari all’80% del valore della casa, imputando la restante somma al genitore co-mutuatario. In tal modo sarà maggiore la quota di interessi che potranno essere detratti dai redditi dall’acquirente (ferma restando la soglia massima di Euro 4.000,00 annui). E anche se il giovane al momento della stipula del mutuo non dovesse avere redditi sufficienti per detrarre tutti gli interessi, si deve guardare in prospettiva di un mutuo di durata di 20-30 anni.

Infine con questa operazione non corre alcun rischio neppure la Banca mutuante: a prescindere dall’imputazione delle somme fra i due mutuatari, la responsabilità fra questi ultimi è solidale sull’intera cifra data a mutuo, con massima tutela del creditore/banca.

Avv. Prof. Notaio Pietro Zanelli

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