Pubblicata il: 21 Settembre 2024
Deborah Di Bella Consulente ASPPI Bologna.
Il Decreto Sanzioni (D.Lgs. 87/2024), nell’ambito dell’attuazione della Riforma fiscale, prevede una generale riduzione delle sanzioni per alcune violazioni, comprese quelle in materia di cedolare secca.
La cedolare secca è un regime facoltativo che consiste nel pagamento di un’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali per gli immobili concessi in locazione. Per i contratti soggetti a questo regime, inoltre, non sono dovute l’imposta di registro e l’imposta di bollo, ordinariamente dovute per registrazioni, risoluzioni e proroghe dei contratti di locazione.
Possono optare per il regime della cedolare secca le persone fisiche titolari del diritto di proprietà o del diritto reale di godimento che non locano l’immobile nell’esercizio di attività di impresa o di arti e professioni.
Va anzitutto osservato che le nuove sanzioni saranno applicate alle violazioni commesse a partire dal 1° settembre 2024, mentre non si applicherà il principio del “favor rei”; ciò significa che le sanzioni per le violazioni commesse in data precedente alla data di entrata in vigore del nuovo meccanismo continueranno ad essere assoggettate alle precedenti sanzioni.
Una prima violazione che può verificarsi in materia di cedolare secca è quella della omessa indicazione nel modello di dichiarazione dei canoni. In questo caso, il comma 7 dell’art. 1 D.Lgs. 471/97, con riferimento alle violazioni effettuate fino al 31 agosto 2024, prevede l’applicazione della sanzione in misura raddoppiata.
Fino al 31agosto la normativa prevedeva l’applicazione di una sanzione dal 120 al 240% dell’ammontare delle imposte dovute, con un minimo di euro 250,00; pertanto, considerato che la norma prevede il raddoppio, l’omessa indicazione nel modello di dichiarazione di canoni da assoggettare a cedolare secca risulta punita con una sanzione dal 240 al 480%, con un minimo di 500 euro.
Per le violazioni commesse a partire dal 1° settembre 2024, l’art. 2 D.Lgs. 87/2024 prevede una sanzione del 120% dell’ammontare delle imposte dovute, con un minimo di euro 250; pertanto, ferma restando la previsione del comma 7 dell’articolo 1 del raddoppio della sanzione per l’omessa indicazione dei redditi da assoggettare a cedolare, la nuova sanzione sarà applicabile in misura pari al 240% con un minimo di 500 euro. Sebbene la sanzione resti elevata, è comunque meno della possibile sanzione del 480% prima prevista.
E’ stata anche modificata anche la sanzione prevista nel caso di omessa registrazione del contratto. La registrazione di un contratto di locazione deve essere eseguita entro 30 giorni dalla data di stipula, o dalla data di entrata in vigore del contratto qualora questa sia precedente.
Se il contratto è soggetto al regime della cedolare secca, come prima anticipato, non è dovuto il pagamento dell’imposta di registro né quello dell’imposta di bollo, ma il contratto deve comunque essere registrato. In caso di registrazione tardiva del contratto di locazione trovano applicazione le sanzioni amministrative previste dall’art. 69 DPR 131/86 (TUR).
Tale norma, per le violazioni commesse fino al 31 agosto 2024, dispone che in caso di omessa registrazione del contratto di locazione è applicabile la sanzione amministrativa dal 120 al 240% dell’imposta dovuta. Se la registrazione è effettuata con ritardo non superiore a 30 giorni, la sanzione applicata varierà dal 60 al 120% dell’ammontare delle imposte dovute, con un minimo di euro 200. L’art. 4 del Decreto Sanzioni modifica l’articolo 69 prima citato prevedendo una sanzione pari al 120% nei casi di tardiva registrazione (quindi, non più fino al 240%) ridotta al 45% (in luogo del 60% e senza alcun minimo) nel caso di ritardo non superiore a 30 giorni.
Si ricorda, infine, che per sanare le violazioni è possibile ricorrere all’istituto del ravvedimento operoso versando la sanzione ridotta e gli interessi.