E’ possibile usufruire del bonus prima casa due volte nel caso di ampliamento immobiliare

di Asppi Bologna

Pubblicata il: 04 Aprile 2022

E’ possibile acquistare con le agevolazioni prima casa una nuova unità immobiliare contigua e adiacente a quella già posseduta a patto che l’acquirente si impegni nell’atto di acquisto a fondere ,anche catastalmente, le due unità immobiliari in un’unica unità abitativa che non rientri nelle categorie considerate di lusso A/1,A/8 e A/9. (Circolare dell’Agenzia delle Entrate n.38/E2005 , risoluzione n.25/E/2005 e circolare Agenzia delle Entrate n.31/E/2010)

L’agevolazione però presuppone che, entro il termine di tre anni dalla registrazione dell’atto di acquisto si vada a dare effettivo seguito all’impegno assunto dal contribuente in sede di rogito, di procedere all’unificazione dei locali. Difatti la realizzazione di un’unica unità abitativa deve essere effettiva e deve formare oggetto di prova (Esempio presentazione di atti amministrativi, Cila o SCIA in Comune).Quella che rileva è la situazione di fatto che deve provare il contribuente, rimanendo irrilevante che si sia provveduto o meno anche all’accatastamento dell’unica unità abitativa così realizzata. (Sentenza della Corte di Cassazione n. 11322 del 12 giugno 2020.)

E’  infine da ricordare che con la risposta all’interpello n.113 del 21 aprile 2020 l’Agenzia delle Entrate pur confermando le agevolazioni prima casa nel caso di acquisto di un appartamento adiacente a quello già posseduto al fine di poter creare un’unica unità abitativa (su cui ci siamo in precedenza soffermati )dichiari altresì che le medesime agevolazioni non possono essere riconosciute nel caso in cui dopo l’acquisto della porzione adiacente venga demolito l’intero fabbricato per edificare una nuova unità immobiliare sull’area della demolizione. Infatti la legge parla di fusione e non di ricostruzione di nuovo fabbricato.

Prof. Pietro Zanelli Notaio

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