“Decreto Salva-Casa” E’ possibile fare lavori in appartamento nonostante la presenza di abusi edilizi del condominio (a cura di Avv. Dario Zanelli)

Pubblicata il: 26 Luglio 2024

Si rendono note alcune novità in materia di edilizia riferite al “Decreto Salva-casa”, approvato dal Governo con D.L. 24 maggio 2024, n. 69, in attesa di conversione in legge.

Il 13 luglio scorso, la commissione “Ambiente, territorio e lavori pubblici” della Camera, competente per la materia, ha approvato un emendamento al Decreto, ancora in attesa di essere convertito in legge (con scadenza in data 28 luglio 2024).

La principale novità dell’emendamento alla legge di conversione consiste nella possibilità, qualora sussistano abusi edilizi nel condominio, di potere comunque procedere ad effettuare lavori di riqualificazione (es. manutenzione straordinaria ovvero ristrutturazione edilizia) in un singolo appartamento. E viceversa, anche nel caso in cui l’abuso edilizio sia all’interno di un singolo appartamento, si potrà comunque procedere ad effettuare i lavori nelle parti comuni del condominio stesso.

Il testo definitivo dovrebbe essere esaminato dalla suddetta Commissione durante una prossima seduta, per poi approdare in aula a Montecitorio il prossimo mercoledì 17 luglio. Si tratta di una novità rilevante per la definizione dello stato legittimo dell’immobile.

Il testo dell’emendamento così recita: “Ai fini della dimostrazione dello stato legittimo delle singole unità immobiliari non rilevano le difformità insistenti sulle parti comuni dell’edificio, di cui all’articolo 1117 del codice civile; ai fini della dimostrazione dello stato legittimo dell’edificio non rilevano le difformità insistenti sulle singole unità immobiliari dello stesso”.

Un ulteriore emendamento approvato dalla stessa Commissione chiarisce poi alcuni profili legati alle vetrate panoramiche amovibili e totalmente trasparenti (c.d. VEPA), per la installazione delle quali è previsto dal Decreto il regime dell’edilizia libera (art. 6 Testo unico edilizia) e che ora risulta consentita anche sui porticati rientranti all’interno dell’edificio. La modifica prevede in sostanza che le vetrate panoramiche amovibili non possano essere installate per chiudere porticati gravati, in tutto o in parte, da diritti di uso pubblico o collocati nei fronti esterni dell’edificio prospicienti aree pubbliche.

Ultima novità riguarda l’installazione delle tende da sole. Il Decreto prevede che possono essere eseguite senza alcun titolo abilitativo le opere di protezione dal sole e dagli agenti atmosferici la cui struttura principale sia costituita da tende, tende da sole, tende da esterno, tende a pergola con telo retrattile anche impermeabile, tende a pergola con elementi di protezione solare mobili o regolabili, e che sia addossata o annessa agli immobili o alle unità immobiliari, anche con strutture fisse necessarie al sostegno e all’estensione dell’opera. In ogni caso, le suddette opere non possono determinare la creazione di uno spazio “stabilmente chiuso”, con conseguente variazione di volumetrie e di superfici; devono avere caratteristiche tecnico-costruttive e profilo estetico tali da ridurre al minimo l’impatto visivo e l’ingombro apparente; devono infine armonizzarsi alle preesistenti linee architettoniche.

Con la variazione approvata dalla Commissione, viene previsto che rientrano tra le attività realizzabili in regime di edilizia libera (art. 6 Testo unico edilizia) anche l’installazione di tende a pergola bioclimatiche.

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