Pubblicata il: 15 Settembre 2024
Maria Di Franco Amministratore Condominiale ASPPI Bologna.
Ai sensi dell’art. 1117 C.C. le aree verdi in Condominio sono parti comuni, quindi le decisioni relative alla sua gestione spettano ai condomini in base ai millesimi di proprietà e vengono prese in sede assembleare.
Il regolamento di condominio può precisare funzioni d’uso vietate (ad esempio divieto di parcheggio) o altre funzioni d’uso predeterminate (ad esempio area giochi per bambini). Le spese di manutenzione e gestione sono ripartite in base ai millesimi generali di proprietà di tutti i condomini, o dei soli condomini a cui l’utilizzo del cortile è riservato.
Il giardino ha funzione di passaggio, riposo e svago all’aria aperta e dare luce e aria alle unità immobiliari che vi si affacciano. Nel caso in cui venga dato ad uso esclusivo ad uno o a più condomini, questi non possono mutarne la destinazione.
All’Amministratore spetta il compito di gestire le manutenzioni ordinarie e straordinarie, sulla base dei fondi messi a disposizione dall’assemblea.
Il cambiamento climatico degli ultimi tempi, impone maggiore attenzione alla cura e manutenzione delle chiome, alla salubrità e sicurezza degli alberi posti all’interno del giardino condominiale, in quanto nel caso dovesse cadere un ramo o un tronco la responsabilità è sempre del Condominio che ne è il custode.
Il Condominio sarà quindi tenuto al risarcimento dei danni cagionati, salvo che venga provato il caso fortuito a causa di un evento talmente imprevedibile ed eccezionale da non poter essere evitato neppure con la ordinaria diligenza.
L’Amministratore dovrà quindi rivolgersi ad un professionista designato dall’Assemblea, che ne curerà la manutenzione avendo l’attenzione di rispettare regolamenti ed ordinanze comunali.